Il 13 dicembre scorso è stato pubblicato sulla G.U. il DM 22 novembre 2012, l’entrata in vigore avverrà in data 28 dicembre 2012, data a partire dalla quale con il presente decreto si prevedono alcune modifiche alle linee guida nazionale per la certificazione enegetica degli edifici, vediamo quali:
- Abolizione dell’autodichiarazione del proprietario: l’effetto immediato ricade subito sugli atti di compravendita di edifici esistenti con superficie inferiore ai 1.000 mq, per i quali fino ad ora era stato possibile rendere autodichiarazione da parte del proprietario, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile. Dal 13 dicembre 2012 è necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un ACE di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusione).
Questa modifica mette fine ad una deroga italiana contro cui la Commissione europea aveva prima avviato una procedura d’infrazione a carico del nostro paese e poi deferito la stessa alla Corte di Giustizia per non essersi conformato alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico edilizio. - Il D.M. dettaglia la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli oblighi edifici per cui risulta tecnicamente non possibilie o non significativo procedere alla certificazione energetica, in particolare: box, autorimesse, cantine, parcheggi multipiano. strutture stagionale a protezione degli impianti sportivi, depositi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
- Sono esclusi anche i ” ruderi” e gli immobili nello stato di “scheletro strutturale” ma deve essere resa un’esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà. Inoltre vi è l’obbligo, per tali immobili, di deposito di una nuova relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (art.28,comma1 della legge 9 gennaio 1991, n.10) da rendere alla denuncia di inizio lavori.
- Vengono meglio specificati i compiti degli enti tecnici (CNR,CTI ed ENEA) indicando che questi rendano disponibili raccolte di studio, fogli di calcolo o altri strumenti ritenuti idonei su cui sono svolte le verifiche per dare garanzia che i software commerciali determinino dei valori degli indici di prestazione energetica con uno scostamente di circa il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali.
- Si dispone che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti forniscano ai condomini o ai certificatori da questi incaricati, tutte le informazione e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianti (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla c.e. degli edifici.