Reintrodotta la mediazione Civile e Commerciale


Un nuovo argomento che voglio introdurre nel mio blog è la MEDIAZIONE CIVILE & COMMERCIALE.  Appena reintrodotta con il “DECRETO FARE” dal Governo Letta.

Ma andiamo con ordine, partendo dal principio di questo nuovo strumento che vede, anche se a piccoli passi e con molta esitazione, riformare la Giustizia Civile Italiana.

Con la D.lgs 4 marzo 2010 n.28 e successivamente il DM 18 ottobre 2010 n.180 è stata introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la cosidetta mediazione civile & commerciale.

Che cosa è?

E’ una pratica per la gestione dei conflitti attraverso l’ascolto delle ragioni, posizioni e necessità dei contendenti e l’individuazione di soluzioni possibili. L’obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo a ricercare e trovare una soluzione che venga ritenuta e sentita accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l’ausilio di un terzo soggetto neutro, che è il Mediatore.

Il principale punto di questa nuova forma di “risoluzione dei conflitti tra due o più parti” sono, pertanto, un terzo soggetto che a differenza del giudice super-partes, si propone tra le parti, intra-partes.

Questa definizione apre quindi ad un secondo punto di forza di questo strumento l’ascolto delle necessità, paure e aspettative, interessi e umori che davanti ad un giudice non possono essere prese in considerazione delle persone intervenute.

E’ bene ricordare, che l’ordinamento giuridico con tutte le sue procedure e norme si basa sui concetti di:

esteriorità: la norma giuridica si configura come esterna al soggetto e contrapposta alla sua volontà

– astrattezza, generalità e ripetibilità: intesa come impersonalità della norma che rappresenta uno schema tipo che non si esaurisce in un’unica concreta applicazione

– coercibilità e sanzione: le norme giuridiche sono suscettibili di azione forzata (coercibili) e di una conseguenza sfavorevole (sanzione)

– bilateralità: è l’espressione simmetrica tra l’obbligo di un soggetto ed il diritto di un soggetto

La grande differenza tra la mediazione C&C e il processo è proprio questa: Il giudice è confinato alle leggi dello stato con le predette caratteristiche , e pertanto applicherà le leggi per decretare il suo giudizio basandosi sui fatti, il mediatore che è “pontefix” ha il compito di costruire quel ponte tra le parti per far si che, scrutando le necessità di entrambi, si possa trovare una soluzione cosiddetta WIN-WIN e cioè che tutte le parti ne traggano un beneficio.

Un concetto del tutto nuovo nell’ordinamento italiano ma soprattutto del tutto nuovo a noi cittadini.

Eppure il concetto di ADR (Alternative Dispute Resolution ovvero risoluzione alternativa delle dispute) è conosciuto all’estero da tempo ed è ormai ben consolidato.

Nei prossimi articoli ripercorreremo in grandi linee la storia della mediazione ed entreremo nel merito delle normative, per poi tenerVi aggiornati costantemente.

 Per.Ind.

Claudio Modesto

Considerazioni su Qualifica Europea di Industrial Engineer – PARTE 2 –


Egr. Collega Edile, ringrazio anche a TE dell’attenzione,

Dopo un pò di tempo, ma ti assicuro che portare avanti una professione in continuo sviluppo e un Blog è bellissimo e formativo ma anche molto impegnativo!!

Per Rispondere alla tua specifica domanda, ritengo che il titolo nazionale e quindi quello da utilizzare in Italia è :Perito Industriale o Perito Industriale Laureato. Mentre, dopo la DOVUTA e NECESSARIA prassi per il riconoscimento a norma di legge, richiesto nello specifico stato estero è: Industrial Engeneer.

Pertanto è necessario avere due biglietti da visita.
Questo perché la direttiva 2005/36/CE SPECIFICA CHE NON E’ APPLICABILE nel PROPRIO STATO!!! ( vedi punto 5)

Spero di essere stato Utile nel chiarire i tuoi dubbi!!

Per.Ind.
Claudio Modesto

Società tra professionisti, le forme societarie ammesse.


Dopo un periodo di smarrimento è stato sbloccato il regolamento sulle Società tra professionisti.Ora si attende solo l’entrata in vigore il 21 Aprile 2013

La legge 183/2011 ha istituito le Società tra professionisti, non ponendo nessun limite riguardo le tipologie di società da formare.
Pertanto le forme societarie si possono riassumere in:

– Società semplice (Sstp);
– Società a nome collettivo (Snctp);
– Società in accomandita semplice (Sastp);
– Società a responsabilità limitata (Srltp, Srlstp e Srlcrtp);
– Società in accomandita per azioni (Sapatp);
– Società per azioni (Spatp);
– Società cooperativa (Scooptp).

Le Stp rimandano alle regolamentazioni canoniche dei vari tipi di Società. Si fa solo una precisazione: ai soci professionisti devono spettare i 2/3 dei voti. Per quanto riguarda la composizione dell’organo amministrativo, la norma delle Stp non dice niente. Tale organo può quindi essere composto anche da non professionisti o da soggetti non soci.

Per. Ind.
Claudio Modesto

Anche il Fotovoltaico rientra nella detrazione del 50%


FOTOVOLTAICO. L’applicabilità della detrazione 50% è valida anche per GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Lo Ribadisce L’agenzia delle Entrate con la risposta ad un quesito posto dall’ANIE (Federazione Nazionale delle Imprese elettrotecniche ed elettoniche), acquisendo anche il parere del Ministero dello sviluppo che ha richiamato il d.lgs 192/05 e la DIRETTIVA 2010/31/UE.

In Sintesi le disposizioni comunitarie stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile e più basso è l’indice di presstazione energeticae quindi migliore la classe energetica dell’edificio.
In base a questo principio L’Agenzia delle Entrate equipara a tutti gli effetti la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili interventi finalizzati al rispamio energetico rientrando a pieno titolo  nella lettera h) dell’art.16-bis del TUIR e quindi possa usufruire della detrazione del 50% per il periodo e tetto di spesa massima previsto .

Per approfondimento vedi l’articolo su EDILTECNICO.it

Per.Ind.
Claudio Modesto

Ancora tre mesi per Detrazione del 50% Irpef


Dal 26 giugno 2012 è in vigore la detrazione del 50% irpef per le ristrutturazioni edilizie ( decreto legge 83/2012). tale agevolazione terminerà il 30 giugno 2013, riportando a 36% e con un tetto massimo si spesa detraibile a 48.000 €. ( attualmente è 96.000 €.).
 
Per.Ind.
Claudio Modesto

IVA agevolata in edilizia al 10% nei lavori di manutenzione ordinaria.

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Le modifiche idella legge Finanziaria 2010 introducono l’agevolazione dell’aliquota dell’IVA al 10% sugli intervienti di manutenzione ordinaria (eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa).

Ma quali sono i lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria?
Si considera lavori di “manutenzione ordinaria” tutti gli interventi volti al mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere che si qualificano essenzialmente come riparazione dell’esistente ( cfr. “L’IVA in edilizia 2012” edita MAggioli Editore, Confente, CAusati).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è compresa anche la manutenzione obbligatoria delle caldaie e degli impianti di riscaldamento domestico.

Posto un articolo di EDILTECNICO.it , dove trovete tutto il necessario e maggiori approfondimenti sull’argomento delle agevolazioni.
Qui invece il pdf della guida alle agevolazioni fiscale dell’Agenzia delle Entrate – aggiornata ad agosto 2012.

Per.Ind.
Claudio Modesto

CENSIS 2012: Rapporto su “edilizia scolastica”


Il Censis, nel suo 46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese2012, presenta il quadro di una edilizia scolastica divisa ” tra problemi di obsolescenza e ricerca di nuove modalità di realizzazione”.

I dati lasciano di stucco!:

30% degli oltre 36 mila edifici scolastici censiti, RISALE A PRIMA DEL 1960 e il 44 % è stato costruito tra i 40 e i 50 anni fa, quando la sicurezza antisismica era un tema poco presente se non esistente nella legislazione.

Solo un quarto degli edifici è stato realizzato negli ultimi 3 decenni.

I dati, gravi, continuano:
33,5 % non possiede un impianto idrico antincendio, il 50,7% non possiede scala  interna di sicurezza, la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico manca al 40% dei casi (rabbrividiamo gente!!)…..

Professionisti iscritti alle Casse, a clienti esteri va addebitato contributo integrativo.


Dal 1° Gennaio per i liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza diventa obbligo includere nel volume d’affari i servizi professionali verso i clienti UE e extra UE.

Inoltre, diventa obbligatoria anche la fattura per questi clienti: i professionisti iscritti agli albi soggetti al contributo integrativo devono addebbitare ai clienti esteri la maggiorazione del 2% o del 4%  nelle fatture di consulenza.

Nelle fatture senza Iva per l’estero dovranno inserire il contributo integrativo.
Per i documenti rimane l’esenzione. N.B. se per il 2012 sono stati emessi i preavvisi e non le fatture, e non sono stati pagati i contributi, è consigliabile annularli per rimetterli nel 2013.

Le cessioni di benei e prestazioni di servizio devono essere fatturate, anche se le prestazioni non sono soggette a Iva, se effettuate sia a soggetto che paga l’imposta in altro Stato dell’Ue sia a soggetto che riesede fuori dall’Ue.

(…Fonte:edil Tecnico del 23/01/2013)

Considerazioni su Qualifica Europea di ” Industrial Engineer ” – richiesta dal Per.Ind. Vincenzo TINA (PARTE 1)


Carissimo Per. Ind. Vincenzo TINA,

Ti ringrazione innanzitutto, della tua attenzione!
Per rispondere al tema di tuo interesse e cioè il riconoscimento delle qualifiche professionali all’estero, partiamo dalla normativa che, come tutte le prassi burocratiche, è ampia. Ti invito ad andare sul sito del CNPI ( Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Laureati) dove troverai tutta la normativa e la prassi per il rilascio del titolo valido per l’estero.

Come potrai individuare, la normativa CENTRALE è la DIRETTIVA EUROPEA 2005/36/CE.
In più Ti segnalo  “EurEta”  una associazione dedita alle ” Professioni Tecniche dell’Ingegneria di ALTO PROFILO” ( livello D della direttiva qualifiche 2005/36/CE e Livello 6 EQF – European Qualification Framework – quadro di riferimento delle qualifiche professionali)

Per quanto riguarda il mio personale pensiero, ritengo la normativa e quindi il riconoscimento datoci una conferma della nostra alta formazione.
Parlando con gli ” anziani e saggi” Periti Industriali, 30 e più anni fà, la formazione dei Periti era così “Alta” da far emergere personalità a livello nazionale e  internazione in tutte le specializzazioni, specialmente quelle più inerenti l’industria e i grandi cantieri.
Non escludendo che attualmente siamo meno del passato, c’è da dire che le professioni in genere hanno dovuto identificare il punto di incontro che unificasse gli stati membri della Comunità Europea.
Questo punto di incontro è la FORMAZIONE e, per quanto ne sò, in Italia l’istruzione del Perito Industriale si è modificata nel tempo ( vedi il nuovo percorso ), tanto che possiamo affermare che la formazione passata era sicuramente “CORPOSA” con “estremo equilibrio tra concettualità e pratica” , dando una DEFINITA E DEFINITIVARATIO MENTIS ” al perito.
Attualmente l’offerta formativa è più ricca ed articolata  con solide basi culturali di carattere scientifico e tecnologico e soprattutto volta ad affronta le esigenze del mercato del lavoro. MA NON SOLO QUESTO, a garanzia dell’alta professionalità vi è l’introduzione del concetto di FORMAZIONE CONTINUA che dà al Per.Ind. estrema dinamicità e adeguatezza ad affrontare le numerose e sempre in cambiamento realta attuali.

QUI IN ITALIA SIAMO PERITI INDUSTRIALI: E CIOE’ ” ESPERTI NELLE VARIE REALTA’ DELL’INDUSTRIA” ALL’ESTERO CI CHIAMANO INGEGNERI DELL’INDUSTRIA!!!…..

….FORSE  UN RICONOSCIMENTO EUROPEO ESISTE ?!?…….

Per. Ind. Claudio Modesto

-VEDI PARTE 2-

Efficienza Energetica. Pubblicato il DM 22 novembre 2012.


Il 13 dicembre scorso è stato pubblicato sulla G.U. il DM 22 novembre 2012, l’entrata in vigore avverrà in data 28 dicembre 2012, data a partire dalla quale con il presente decreto si prevedono alcune modifiche alle linee guida nazionale per la certificazione enegetica degli edifici, vediamo quali:

  • Abolizione dell’autodichiarazione del proprietario: l’effetto immediato ricade subito sugli atti di compravendita di edifici esistenti con superficie inferiore ai 1.000 mq, per i quali fino ad ora era stato possibile rendere autodichiarazione da parte del proprietario, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile. Dal 13 dicembre 2012 è necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un ACE di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusione).
    Questa modifica mette fine ad una deroga italiana contro cui la Commissione europea aveva prima avviato una procedura d’infrazione a carico del nostro paese e poi deferito la stessa alla Corte di Giustizia per non essersi conformato alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico edilizio.
  • Il D.M. dettaglia la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli oblighi edifici per cui risulta tecnicamente non possibilie o non significativo procedere alla certificazione energetica, in particolare: box, autorimesse, cantine, parcheggi multipiano. strutture stagionale a protezione degli impianti sportivi, depositi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
  • Sono esclusi anche i ” ruderi”  e gli immobili nello stato di “scheletro strutturale” ma deve essere resa un’esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà. Inoltre vi è l’obbligo, per tali immobili, di deposito di una nuova relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (art.28,comma1 della legge 9 gennaio 1991, n.10) da rendere alla denuncia di inizio lavori.
  • Vengono meglio specificati i compiti degli enti tecnici (CNR,CTI ed ENEA) indicando che questi rendano disponibili raccolte di studio, fogli di calcolo o altri strumenti  ritenuti idonei su cui sono svolte le verifiche per dare garanzia che i software commerciali determinino dei valori degli indici di prestazione energetica con uno scostamente di circa il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali.
  • Si dispone che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti forniscano ai condomini o ai certificatori da questi incaricati, tutte le informazione e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianti (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla c.e. degli edifici.