Un nuovo argomento che voglio introdurre nel mio blog è la MEDIAZIONE CIVILE & COMMERCIALE. Appena reintrodotta con il “DECRETO FARE” dal Governo Letta.
Ma andiamo con ordine, partendo dal principio di questo nuovo strumento che vede, anche se a piccoli passi e con molta esitazione, riformare la Giustizia Civile Italiana.
Con la D.lgs 4 marzo 2010 n.28 e successivamente il DM 18 ottobre 2010 n.180 è stata introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la cosidetta mediazione civile & commerciale.
Che cosa è?
E’ una pratica per la gestione dei conflitti attraverso l’ascolto delle ragioni, posizioni e necessità dei contendenti e l’individuazione di soluzioni possibili. L’obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo a ricercare e trovare una soluzione che venga ritenuta e sentita accettabile e soddisfacente per entrambe attraverso l’ausilio di un terzo soggetto neutro, che è il Mediatore.
Il principale punto di questa nuova forma di “risoluzione dei conflitti tra due o più parti” sono, pertanto, un terzo soggetto che a differenza del giudice super-partes, si propone tra le parti, intra-partes.
Questa definizione apre quindi ad un secondo punto di forza di questo strumento l’ascolto delle necessità, paure e aspettative, interessi e umori che davanti ad un giudice non possono essere prese in considerazione delle persone intervenute.
E’ bene ricordare, che l’ordinamento giuridico con tutte le sue procedure e norme si basa sui concetti di:
– esteriorità: la norma giuridica si configura come esterna al soggetto e contrapposta alla sua volontà
– astrattezza, generalità e ripetibilità: intesa come impersonalità della norma che rappresenta uno schema tipo che non si esaurisce in un’unica concreta applicazione
– coercibilità e sanzione: le norme giuridiche sono suscettibili di azione forzata (coercibili) e di una conseguenza sfavorevole (sanzione)
– bilateralità: è l’espressione simmetrica tra l’obbligo di un soggetto ed il diritto di un soggetto
La grande differenza tra la mediazione C&C e il processo è proprio questa: Il giudice è confinato alle leggi dello stato con le predette caratteristiche , e pertanto applicherà le leggi per decretare il suo giudizio basandosi sui fatti, il mediatore che è “pontefix” ha il compito di costruire quel ponte tra le parti per far si che, scrutando le necessità di entrambi, si possa trovare una soluzione cosiddetta WIN-WIN e cioè che tutte le parti ne traggano un beneficio.
Un concetto del tutto nuovo nell’ordinamento italiano ma soprattutto del tutto nuovo a noi cittadini.
Eppure il concetto di ADR (Alternative Dispute Resolution ovvero risoluzione alternativa delle dispute) è conosciuto all’estero da tempo ed è ormai ben consolidato.
Nei prossimi articoli ripercorreremo in grandi linee la storia della mediazione ed entreremo nel merito delle normative, per poi tenerVi aggiornati costantemente.
Per.Ind.
Claudio Modesto