FOTOVOLTAICO. L’applicabilità della detrazione 50% è valida anche per GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Lo Ribadisce L’agenzia delle Entrate con la risposta ad un quesito posto dall’ANIE (Federazione Nazionale delle Imprese elettrotecniche ed elettoniche), acquisendo anche il parere del Ministero dello sviluppo che ha richiamato il d.lgs 192/05 e la DIRETTIVA 2010/31/UE.
In Sintesi le disposizioni comunitarie stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile e più basso è l’indice di presstazione energeticae quindi migliore la classe energetica dell’edificio.
In base a questo principio L’Agenzia delle Entrate equipara a tutti gli effetti la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili interventi finalizzati al rispamio energetico rientrando a pieno titolo nella lettera h) dell’art.16-bis del TUIR e quindi possa usufruire della detrazione del 50% per il periodo e tetto di spesa massima previsto .
Per approfondimento vedi l’articolo su EDILTECNICO.it
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Claudio Modesto