Dopo un periodo di smarrimento è stato sbloccato il regolamento sulle Società tra professionisti.Ora si attende solo l’entrata in vigore il 21 Aprile 2013

La legge 183/2011 ha istituito le Società tra professionisti, non ponendo nessun limite riguardo le tipologie di società da formare.
Pertanto le forme societarie si possono riassumere in:

– Società semplice (Sstp);
– Società a nome collettivo (Snctp);
– Società in accomandita semplice (Sastp);
– Società a responsabilità limitata (Srltp, Srlstp e Srlcrtp);
– Società in accomandita per azioni (Sapatp);
– Società per azioni (Spatp);
– Società cooperativa (Scooptp).

Le Stp rimandano alle regolamentazioni canoniche dei vari tipi di Società. Si fa solo una precisazione: ai soci professionisti devono spettare i 2/3 dei voti. Per quanto riguarda la composizione dell’organo amministrativo, la norma delle Stp non dice niente. Tale organo può quindi essere composto anche da non professionisti o da soggetti non soci.

Per. Ind.
Claudio Modesto